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Articolo 2403 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Poteri del collegio sindacale

Dispositivo dell'art. 2403 bis Codice Civile

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate(1).

Note

(1) La norma recepisce il disposto del previgente art. 2403, commi 3, 4 e 5 e del previgente art. 2403 bis, definendo con maggiore precisione i poteri di informazione spettanti ai sindaci e ampliando le funzioni attribuibili ai collaboratori, nonchè riconoscendo agli amministratori la facoltà di impedire per essi l'accesso ad informazioni riservate.

Ratio Legis

Al fine di consentire ai sindaci di poter adempiere in maniera diligente agli obblighi di vigilanza connessi al proprio incarico, la norma individua una specifica disciplina dei poteri di informazione/ispezione esercitabili dai membri del collegio nei confronti degli amministratori.

Spiegazione dell'art. 2403 bis Codice Civile

La norma disciplina i poteri assegnati ai singoli membri del collegio sindacale e all’organo collegiale nel suo complesso.
Al singolo membro del collegio il legislatore riconosce poteri di ispezione e di controllo, i cui risultati, affinché possano essere assunte eventuali iniziative, dovranno essere tuttavia rimessi all’apprezzamento del collegio. La legge non specifica il contenuto di tali poteri ed il relativo modus operandi è pertanto rimesso alla discrezionalità dei sindaci, purché il loro esercizio risulti dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio.


Il collegio nel suo complesso è invece titolare del potere-dovere di:
  • chiedere informazioni agli amministratori circa l’andamento della gestione oppure specifici affari, potendo tuttavia gli amministratori opporre il proprio rifiuto nel solo caso in cui si tratti di informazioni riservate;
  • scambiare informazioni con i membri del collegio sindacale delle società controllate.
Oggetto dell'attività ricognitiva sono tutti gli atti riconducibili alla società, a prescindere dalla loro imputabilità al consiglio di amministrazione, ad amministratori delegati o a singole unità della struttura organizzativa della società.

Al fine di evitare un indiscriminato ricorso ai collaboratori e di delegare in via generale gli atti di amministrazione e controllo, la norma limiti la possibilità di impiego di collaboratori ed ausiliari a specifiche operazioni.

Massime relative all'art. 2403 bis Codice Civile

Cass. civ. n. 18770/2019

Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile.

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G. V. chiede
domenica 25/09/2022 - Veneto
“Sono presidente del collegio sindacale di una Spa non quotata a intero capitale pubblico: in base all'art. 2403-bis del c.c. ho effettuato un'ispezione individuale in seguito ad esposto anonimo in materia di personale su richiesta urgente del socio di maggioranza assoluta. Sono stato contestato dai rimanenti due sindaci in quanto la questione andava gestita collegialmente. Sul punto chiedo il vostro autorevole parere. Provvederò a versare la somma di euro 29,90. Cordialmente”
Consulenza legale i 05/10/2022
Ai sensi dell'art. 2403 bis del c.c., sindaci possono procedere in qualsiasi momento ad attività ispettive e di controllo, anche in via autonoma.
Al contempo, il terzo comma del medesimo articolo, impone agli stessi l'obbligo di trascrivere tutti gli accertamenti eseguiti, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale di cui all'art. 2421 del c.c..

Vieppiù, le norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, aggiornate da ultimo in data 12.01.2021 con le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al punto 5.1, confermano la circostanza che i sindaci possano procedere ad ispezione individuale.
E' tuttavia opportuno ed auspicabile che, prima di procedere in tal senso, il sindaco interessato convochi un’assemblea per deliberare sull’eventuale ispezione, per poi, solo in caso di deliberazione contraria, impossibilità a deliberare o impossibilità a convocare l’assemblea, procedere individualmente.

Orbene, nonostante gli adempimenti appena elencati siano auspicabili ed opportuni, non costituiscono un obbligo in capo al sindaco, pertanto la Sua attività ispettiva individuale appare del tutto legittima, anche se dovrà essere correttamente trascritta ex 2403 bis c.c., comma 3.