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Articolo 2357 quater Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

Dispositivo dell'art. 2357 quater Codice Civile

Salvo quanto previsto dall'articolo 2357 ter, secondo comma, la società non può sottoscrivere azioni proprie.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

Ratio Legis

La norma sancisce il divieto assoluto di sottoscrizione delle proprie azioni da parte della società, per evitare che, attraverso tale operazione, si produca un innalzamento fittizio del capitale sociale, cui non corrisponda alcun aumento reale del patrimonio sociale.

Spiegazione dell'art. 2357 quater Codice Civile

La norma in commento reca un divieto assoluto di sottoscrizione delle azioni proprie. La ratio sottesa alla norma è quella di tutelare l’integrità e l’effettività del capitale sociale, dal momento che se la società sottoscrivesse le proprie azioni diverrebbe creditrice di sé stessa.

La violazione del divieto non comporta l'invalidità della sottoscrizione bensì l’imputazione dei suoi effetti ai soci fondatori e ai promotori, laddove le azioni siano sottoscritte in sede di costituzione della società, oppure agli amministratori, nel caso in cui l’emissione delle azioni sottoscritte consegua ad un aumento del capitale sociale. I soggetti menzionati divengono comproprietari delle azioni e sono obbligati in solido ad effettuare i conferimenti, fermo restando che gli stessi potranno escludere l’effetto sostitutivo provando di essere esenti da colpa.

Nonostante la norma richiami al secondo comma dell’art. 2357 ter, non può considerarsi legittima la sottoscrizione mediante esercizio del diritto d’opzione spettante alla società in ragione delle azioni già possedute: il d.lgs. 224/2010 ha infatti modificato il secondo comma di tale ultima disposizione, prevedendo che il diritto d’opzione spettante alla società sia attribuito proporzionalmente ai soci, così escludendo la possibilità per la società di esercitarlo.

Qualora alla sottoscrizione provveda invece un soggetto terzo, laddove egli agisca per conto della società andrà considerato a tutti gli effetti come sottoscrittore per proprio conto. In tal caso, i soci fondatori, i promotori o gli amministratori saranno solidalmente responsabili per la liberazione delle azioni sottoscritte, sebbene non ne diventino comproprietari.

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