(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina
delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366.")
8 L'attuale disciplina di bilancio non prevede specifiche indicazioni relative alle operazioni in valuta. Posto che il bilancio è redatto in euro, si debbono fissare regole di conversione e di valutazione di dette operazioni. Si è prevista una disciplina diversa a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l'attivo circolante. Sono state previste, quindi, le seguenti modifiche: •
art. 2425 del c.c. 17 bis): si è prevista una voce che riporti l'effetto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione. • Art. 2425 bis : i ricavi ed i costi delle operazioni in valuta sono rilevati nel Conto Economico al cambio del giorno in cui si effettua l'operazione posto che i relativi crediti e debiti in moneta estera (di qualsiasi natura e scadenza) sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio della predetta data. •
art. 2426 del c.c. 8 bis): si prescrive che le attività e passività in valuta, già iscritte ai cambi della data di effettuazione dell'operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio imputando la variazione al Conto Economico. Per le attività immobilizzate, stante la loro natura, è fatto obbligo di mantenere il cambio "storico" cioè quello corrente alla data di effettuazione dell'operazione. L'eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito fino a quando non sarà realizzato con l' estinzione dell'attività o passività che l'ha generato •
art. 2427 del c.c. 6 bis): considerata l'incidenza sul Conto Economico che deriva dalla valutazione delle poste in divisa, così come prescritto dall'art. 2426 8 bis) c.c., viene richiesta una specifica indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell'esercizio. Inoltre, tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del debitore può essere anche condizionata dal servizio di rimborso del paese estero e non solo dalla valuta di regolamento, si è prevista la seguente modifica: • Art. 2427 6): tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio paese) è fortemente condizionata non solo dalle valute di regolamento, ma anche dal paese della controparte, è stata introdotta una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche.
8 Negli ultimi anni, le operazioni di investimento finanziario hanno assunto forme contrattuali diversificate, tra cui è particolarmente rilevante quella del contratto c.d. "pronti contro termine". Sotto il profilo giuridico questo assume il contenuto di una vendita di titoli "a pronto", con patto di retrovendita dei medesimi "a termine" e ha funzione economica di investimento - finanziamento con durata prefissata. Come precisato dalla relazione alla legge delega invece, l'"essenza economica" della operazione è quella di una forma "di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità " e non di "transazione in titoli". Perciò in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma e in attuazione del criterio direttivo dell'art. 6 lettera c) si è prescritto che le attività relative al "pronti contro termine" rimangano iscritte nel bilancio del cedente "a pronti" e che nel bilancio del cessionario "a pronti" sia iscritto il credito corrispondente. La ragion d'essere della norma sta nel fatto che la prestazione caratteristica del contratto risiede nella obbligazione del cessionario "a pronti" a rivendere "a termine". • Art. 2424 bis, quarto comma: viene disposto che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono permanere nello stato patrimoniale del cedente. • Art. 2425 bis: viene disposta l'iscrizione pro rata temporis dei proventi ed oneri connessi alle attività, integrati, in aumento o diminuzione, dai differenziali tra il prezzo di cessione a pronti e quello di riacquisto a termine. •
art. 2427 del c.c. 6 ter): viene disposto di evidenziare distintamente, nella Nota Integrativa, i debiti e i crediti derivanti da contratti di compravendita, compresi quelli Pronti contro Termine, che comportano l'obbligo di retrocessione a termine.