Lo statuto non può imporre ai soci l'obbligo di versare alla società
somme di denaro ulteriori rispetto ai conferimenti. L'atto costitutivo può però prevedere a carico dei soci (o solamente di alcuni tra essi) l'obbligo di eseguire
prestazioni accessorie non aventi ad oggetto il denaro.
Dal momento che la previsione di
prestazioni accessorie si risolve nell’introduzione di obblighi (non di diritti) in capo agli azionisti, tali azioni non vanno a costituire una
categoria di azioni ai sensi dell’art.
2348.
La disposizione è particolarmente rilevante nella disciplina della s.p.a., in quanto tale possibilità consente in qualche misura di
personalizzare la società e, dall’altro lato, permette alla società di profittare di
apporti diversi dal denaro altrimenti non conferibili (es: conferimenti d’opera).
Ciononostante, risulta ad oggi discusso se tali prestazioni accessorie siano da considerarsi alla stregua di vere e proprie
prestazioni sociali oppure se costituiscano l’oggetto di obbligazioni distinte da quelle sociali. La distinzione ha risvolti pratici seri, in particolare nel caso di
inadempimento. Secondo l’orientamento prevalente la fonte di tali obblighi andrebbe pur sempre ravvisata nel
contratto sociale, sicché dovrebbe essere l’
atto costitutivo a regolare le conseguenze derivanti dall’inadempimento del socio.
La definizione del
contenuto della prestazione accessoria è rimesso all'
autonomia statutaria.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo di prestazioni accessorie devono essere
nominative e il trasferimento della partecipazione azionaria comporta il subentro del cessionario o dell’erede nell’obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie.
Il contenuto delle prestazioni accessorie può essere modificato all'
unanimità da parte dei soci, a meno che l'atto costitutivo non preveda maggioranze differenti.