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Articolo 2271 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Esclusione della compensazione

Dispositivo dell'art. 2271 Codice Civile

Non è ammessa compensazione [1241, 1246, n. 5] fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

Ratio Legis

L'esclusione della compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società ed il credito che egli ha verso un socio è giustificato dal fatto che la società, è pur essendo priva di personalità giuridica, è comunque un autonomo soggetto di diritto e pertanto non può assumersi l'onere di adempiere ad obbligazioni altrui.

Spiegazione dell'art. 2271 Codice Civile

A riprova della autonomia patrimoniale (sebbene imperfetta) della società semplice, colui che vanta un credito particolare nei confronti di un socio non può compensarlo con un suo debito nei confronti della società.

Massime relative all'art. 2271 Codice Civile

Cass. civ. n. 1274/1991

Il principio stabilito dall'art. 2271 c.c. che esclude la compensazione fra il debito che un terzo ha verso la societą ed il credito che egli ha verso un socio, trova applicazione pure con riguardo all'impresa familiare coltivatrice, di cui all'art. 48 della L. n. 203 del 1982, ed opera anche, osservate le norme contenute negli artt. 2267 e 2268, nel caso inverso di un terzo che sia creditore della detta impresa e debitore del singolo suo componente.

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Consulenze legali
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Cesare B. chiede
giovedģ 05/11/2020 - Sicilia
“Con riguardo ad una società di persone (snc), possono i singoli soci esigere individualmente nella loro qualità di singoli soci un credito agendo in via riconvenzionale in un giudizio ?”
Consulenza legale i 11/11/2020
In linea generale, il patrimonio delle società di persone è insensibile alle vicende personali dei singoli soci.
A tal proposito, infatti, l'art. 2271 c.c. stabilisce il divieto di compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.
Tale norma, che disciplina le società semplici, deve applicarsi, altresì, alle società in nome collettivo, in forza del rinvio di cui all'art. 2293 c.c..
Ciò comporta che il socio non potrà compensare un debito personale assunto nei confronti di un terzo con il credito che nei confronti di questi vanti la società, proprio in quanto questa costituisce un autonomo soggetto di diritto.
Di conseguenza, nell'eventualità in cui un terzo creditore del singolo socio agisca nei confronti di questi per far valere un suo diritto di credito, il socio non potrà agire in via riconvenzionale per esigere un credito della società nei confronti del terzo.