Utilizzazione dell’accreditamento in conto corrente
Viene assunto a tipo normale del contratto di apertura di credito, salvo espresso patto contrario, quello dell' apertura di credito in conto corrente, quasi che questa modalità di esecuzione sia normale e tipica per esso. Rinviando qui a quanto già detto nelle spiegazioni degli articoli precedenti a proposito della distinzione tra apertura del credito e conto corrente, ci si limiterà alle osservazioni in merito alla nuova particolare disciplina, rammentando però che, ove il contratto venga regolato in conto corrente, su di esso dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla disciplina delle operazioni bancarie in conto corrente di cui alla sezione V di questo capo, nonché quella ivi espressamente richiamata.
L’aver il legislature considerato l'apertura di credito particolarmente sotto l'angolo visuale del conto corrente, spiega la facoltà accordata all'accreditato di reintegrare la somma accreditatagli, con l'effetto di ripristinare le sue disponibilità. Ove tale facoltà non venisse direttamente collegata alla regolamentazione in conto corrente, il versamento dell'accreditato non potrebbe essere diversamente inteso che quale restituzione a minorazione della sua esposizione, o quantomeno, se sarà di nuovo versato a lui, tale versamento dovrebbe essere inteso non quale esecuzione dell’apertura di credito, ma a titolo di restituzione di somme da lui fornite all’accreditante.
Per il tipo contrattuale, considerato oggi come normale dal legislatore, diviene caratteristica distintiva la facoltà dell'accreditato di rinnovare per la durata del rapporto le operazioni di prelevamento e di versamento (negozi solutori) secondo le forme usuali o quelle particolari esplicitamente convenute, con l'effetto conseguente di ripristinare a proprio favore la disponibilità fino al limite stabilito dalla concessione originaria del credito.
L'utilizzazione del credito potrà aversi in un unico momento, o in momenti successivi e diversi. In ordine a questa facoltà e a questo diritto del creditore sarà decisiva la volontà esplicita delle parti contraenti, o, in caso contrario, gli usi bancari. Ed in proposito sembra di poter legittimamente concludere, che, ove eventualmente tanto dalla convenzione che dagli usi non si possa trarre elementi per determinare la portata della facoltà e del diritto dell'accreditato a procedere in una sola o in più volte al prelevamento, la soluzione debba essere quella del riconoscimento della minima libertà a favore dell'accreditato. A nostro avviso, tale soluzione trova la propria base nella circostanza, che, per la stessa intrinseca natura del contratto e per la sua funzione, esso viene conformato in modo che ne discenda un vantaggio preminente a favore dell'accreditato.
Natura giuridica dell’utilizzazione e sue forme. Luogo di adempimento
L'espressione della norma utilizzazione dal credito conferma positivamente la tesi prospettata in dottrina, che le operazioni o gli atti con i quali si procede alla utilizzazione stessa debbano essere riguardati quali negozi unilaterali di soluzione, per cui non possa darsi adito alcuno alla tesi giurisprudenziale della presenza di uno o più contratti esecutivi.
Per quanto ha riguardo alle forme del prelevamento, basterà dire che esse vengono fissate dalla pratica bancaria in tipi diversi e svariati. Si passa in proposito da quella semplice del prelevamento diretto della somma, a quelle dell'assunzione di obbligazioni da parte della banca per conto dell'accreditato (accettazioni bancarie, prestazioni di avallo o di fideiussione ordinaria), o del rilascio di lettere di credito o dell'acquisto effettuato dalla banca per conto di lui, o dello sconto di cambiali presentate dall'accreditato, o dal pagamento eseguito per lui a terzi, ecc. La varietà del tipi di utilizzazione non incide sulla natura di negozio solutorio, solo tenendosi presente che per fatto specifico mediante il quale quello viene posto in essere, varranno le regole ad esso specifiche e naturali.
In ordine alla riconosciuta libertà delle forme di utilizzazione del credito ne consegue che anche tale libertà si riflette in ordine al luogo ove l'utilizzazione attraverso il prelevamento potrà intervenire. Ma non si tratta di una libertà e di una facoltà assoluta in quanto, ove le parti niente abbiano stabilito al riguardo, il legislatore impone che tanto i prelevamenti quanto i versamenti si dovranno eseguire presso la sede della banca ove il rapporto è stato formato, ossia con stretta connessione a quella che è la sede domiciliare del contratto, così come lo stesso legislatore stabilisce per altri contratti bancari.
Utilizzazione dell’accreditamento e compensazione
L’essere stata assunta a tipo normale del contratto la regolamentazione in conto corrente, per esplicita dizione della norma, non esclude la possibilità di un contratto semplice, ossia di un’apertura di credito in base alla quale non venga concesso all’accreditato la facoltà di reintegrazione del fido mediante successivi versamenti alla banca.
In ordine al tipo oggi considerato quale normale è interessante vedere quali siano gli effetti della compensazione in relazione al principio oggi positivamente accolto, in base al quale l’obbligo dell’accreditante di somministrare la somma rimane sospeso fino al momento dell’intervento del negozio solutorio, ossia fino al momento dell’intervento del negozio solutorio, ossia fino al momento in cui l’accreditato faccia richiesta del prelevamento.
Per l’apertura di credito in conto corrente, stando agli insegnamenti della passata teoria, che riteniamo perfettamente applicabili anche secondo la nuova disciplina, la compensazione incontrerebbe l’ostacolo assoluto rappresentato dal principio fondamentale della liquidazione del saldo finale, ed inoltre e soprattutto essa verrebbe esclusa dal fatto dell’identità di trattamento tra apertura di credito semplice e apertura di credito in conto corrente. Le rimesse che l’accreditato effettua a reintegrazione del fido, non costituirebbero vere e proprie poste in conto corrente, ma parziali pagamenti in restituzione delle somme prelevate, per cui non potrebbero essere oggetto di compensazione. « Esse si riferiscono ad un debito solo: quello dell’accreditato, dipendente dall’apertura di credito e ne alterano l’ammontare nel senso della diminuzione, ma non potrebbero per ciò stesso costituire un credito separato dell’accreditato, compensabile con altro credito che l’accreditante abbia, per causa diversa dell’apertura di credito, verso l’accreditato ». Tutto ciò conferma, ancora una volta, che si deve tenere distinta e separata l’apertura di credito dall’apertura di credito regolata in conto corrente.