Permanenza delle garanzie reali o personali inerenti ai crediti iscritti secondo il cod. di comm.
Il problema delle garanzie afferenti ai crediti nel contratto di conto corrente ha fino ad oggi costituito uno dei punti cruciali, sul quale si sono sempre scontrate la pratica da un lato e la dottrina e la giurisprudenza dall'altro.
Ammessa la novazione nel contratto di conto corrente ne discendeva immediatamente l'effetto della perdita delle garanzie personali e reali che assistevano i crediti inseriti nel conto. Tale effetto veniva affermato anche da coloro the ritenevano l'effetto novativo in senso modificato ; né al rovesciamento di tale radicata soluzione ebbe per niente a contribuire il concetto the nel contratto di conto corrente dovesse vedersi la presenza di un contratto normativo.
Di fronte a questa conseguenza palesemente contraria all'interesse dei creditori, diversi sono stati i tentativi e le opinioni per cercare di salvare in parte almeno la permanenza delle garanzie nel contratto di conto corrente. Da alcuni, appunto per lo scopo di ottenere ciò, si negò la novazione nel conto corrente (dottrina tedesca), da altri si cerco di considerare la questione del mantenimento delle garanzie come una questione di volontà (teoria moderna francese). Da altri, ancora, si distingueva tra garanzie fornite da terzi e quelle fornite dagli stessi correntisti, oppure tra garanzie personali, the sarebbero dovute permanere, e garanzie reali the sarebbero dovute, invece, cadere. La stessa giurisprudenza, qualche volta, tentò di ribellarsi all'opinione predominante, distinguendo tra crediti che nascono come crediti di conto corrente e crediti preesistenti, affermando il perdurare delle garanzie nel primo caso e la caduta nel secondo. Senza seguito rimaneva l'opinione di chi, considerando la novazione nel conto corrente come unificazione delle rimesse in una disciplina giuridica comune (contratto normativo), ossia come una novazione astrattiva, ammetteva the potesse essere assistito da garanzie dell'una o dell'altra specie, e cioè pensava al permanere non delle singole garanzie relative alle rimesse, che scomparirebbero fondendosi nella massa, ma di quelle del credito complessivo di conto corrente, in quanto sussistano in quel momento e rimangano successivamente in vita.
Permanenza delle garanzie nella nuova codificazione
II legislatore ha spezzato le barriere interposte dal cosiddetto effetto novativo della rimessa nel conto ed ha affermato il permanere delle garanzie inerenti ai diversi crediti immessi nel conto.
Il progetto del 1925 è quello del 194o, ispirandosi alla corrispondente norma del codice di commercio tedesco (§ 356) esplicitamente affermavano il permanere delle garanzie in favore del correntista che ha immesso nel conto i crediti garantiti in quanto alla chiusura del conto risultasse creditore di un saldo (art. 36o progetto 1925, art. 423 progetto 1940).
L'introduzione della norma e diretta conseguenza del bando dato dalla nuova disciplina al concetto della novazione, e della costruzione dell'istituto sotto il tipo di contenuto normativo o sistematico.' Se in-fatti nel contratto di conto corrente, come nei negozi di sistemazione normative, si deve guardare al risultato finale e non ai singoli atti ed operazioni di cui si compone, e logico che questi diversi atti ed operazioni conservino la propria individualità e la propria causa. Per effetto dell'affermato principio della inesigibilità ed indisponibilità dei crediti nel conto corrente, si fa si che durante la vita del contratto il correntista non possa far valere a proprio favore le garanzie annesse al credito immesso nel conto, e possa invece solo farle valere al momento della chiusura del rapporto. La conseguenza del permanere delle garanzie sue crediti immessi nel conto, è perfettamente armonizzata, con quella, della quale sopra si è detto, della permanenza , delle cause di nullità e di annullamento, nonché delle eccezioni che possono riguardare i rapporti dai quali i crediti immessi derivano.
Alla permanenza dell'efficacia della garanzia dei crediti iscritti, legislatore ha ritenuto opportuno fissare un limite, ponendo, cosi come il cod. di comm. germanico § 356, la precisazione che il diritto del correntista di valersi della garanzia si trasferisce a favore del saldo solo, in quanto naturalmente esista un credito di saldo, fino a concorrenza del credito specifico garantito, tanto che si tratti di garanzie reali o personali, oppure di obbligazione solidale. La precisazione, una volta affermato il principio della non mutazione della causa dei diversi crediti e quello della loro immutabilità per effetto dell'iscrizione nel conto, può anche essere considerata un pleonasmo.
Dalla precisazione invece discende chiaramente che, ove la garanzia rifletta non le singole partite nel conto, ma direttamente il contratto stesso di conto corrente, essa si riferirà a coprire l'intero importo del saldo di chiusura, salva si intende diversa pattuizione tra le parti.