Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1756 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Rimborso delle spese

Dispositivo dell'art. 1756 Codice Civile

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare [1755] non è stato concluso(1).

Note

(1) Trattasi di debito di valuta, assoggettato al principio nominalistico (v. 1277 c.c.).

Ratio Legis

Il mediatore sopporta delle spese per attività che possono rivelarsi utili per la parte anche se l'affare non è concluso: pertanto, non appare opportuno che a sopportarle sia, in ultima istanza, il mediatore stesso. Se così fosse la parte che conferisce l'incarico potrebbe farlo solo per scaricare sul mediatore queste spese.

Spiegazione dell'art. 1756 Codice Civile

Diritto del mediatore al rimborso delle spese

Sebbene l'art. 1756 sia redatto in forma positiva, stabilendo che al mediatore spetta il rimborso delle spese soltanto da parte di colui che gli ha dato incarico di effettuarle, la norma tuttavia ha una portata piu generale. Da essa si desume cioè che, di regola, all'intermediario non compete alcun rimborso delle spese, cui va incontro durante lo svolgimento delle trattative e per effetto delle medesime.

Il principio era stato espressamente codificato nell'art. 81 del progetto compilato dalla Commissione e nell'art. 95, I comma, del progetto ministeriale. Ma, come si è detto, risulta implicitamente anche dalla disposizione che ora si commenta e dai chiarimenti che si leggono nella Relazione. Tale principio, anche nella legislazione attuale, è perfettamente coerente, da un lato, con l'autonomia del mediatore rispetto ai futuri contraenti, con i quali, per conservarsi tale, non deve avere, come si è visto, rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza; e, dall'altro, col rischio che egli assume in dipendenza della sua specifica funzione. Onde, normalmente, non ha altro diritto che quello di farsi liquidare la provvigione, se e in quanto si sia concluso il contratto principale. Ciò a differenza del mandatario, a favore del quale l'art. 1720 del codice ammette la rivalsa delle spese, qualunque sia la sorte dell'affare.

È però da notare che, anche nei riguardi dell'intermediario, si riteneva in precedenza che al rimborso le parti erano tenute quando vi fosse stata espressa pattuizione, o quando si fosse trattato di incarichi non riferentesi alle sue normali funzioni. Queste eccezioni trovano campo di applicazione pure in presenza dell'art. 1756; che, in sostanza, contempla uno dei casi in cui, normalmente, compete l'accennato diritto, salvo, anche in questa ipotesi, il patto o l'uso contrario.

Può essere interessante — e non soltanto da un punto di vista teorico — chiarire che, nell'ipotesi contemplata dalla legge, il mediatore accanto alle sue normali mansioni di interposizione neutrale, assuma anche quelle di mandatario, limitatamente, si intende, all'erogazione delle spese, ed in confronto soltanto della parte (o delle parti) che ha conferito l'incarico di eseguirle. La conseguenza sarà che il rimborso resta indipendente dalla conclusione dell'affare principale e dal diritto al compenso che vi si collega necessariamente. Questo concetto emergeva chiarissimo dall'art. 597 del libro delle obbligazioni, com'era formulato prima del coordinamento. Ivi infatti si accordava il rimborso «in ogni caso ». Il che logicamente, data anche la posizione dell'articolo, immediatamente successivo a quello concernente la provvigione, significava che il diritto alla rivalsa era considerato in se stesso, prescindendo dal risultato utile dell'attività spiegata dall'intermediario.
Nel codice unificato la frase è stata soppressa; ma le ragioni logiche che sorreggono il concetto ora esposto permangono immutate a chiarimento della portata della disposizione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1756 Codice Civile

Cass. civ. n. 5095/2006

Colui che dà incarico ad un mediatore è libero di concludere o meno l'affare, e poiché la provvigione spetta al mediatore solo in caso di conclusione dell'affare stesso, ne deriva che di nulla può dolersi il mediatore se il committente, avvalendosi della facoltà che la legge gli attribuisce, non addivenga a detta conclusione, avendo egli solo diritto, in tal caso, al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 1756 c.c., restando, viceversa, escluso qualsiasi obbligo di risarcimento per i danni che il mediatore deduca di aver subito per non aver percepito la provvigione.

Cass. civ. n. 1991/2005

Secondo il disposto dell'art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, nell'ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l'assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall'eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi; nel contempo la medesima disposizione normativa riporta il broker al ruolo di mediatore di assicurazione e riassicurazione, legittimando il rinvio alle norme codificate sulla mediazione. Conseguentemente, il conferente l'incarico è libero di concludere o meno l'affare, senza che, in caso negativo, al mediatore spetti altro che il rimborso delle spese, di cui all'art. 1756 c.c., e rimanendo escluso anche il diritto al risarcimento del danno da perdita del compenso. 

Cass. civ. n. 7630/2002

In tema di mediazione, l'art. 1756 c.c., nell'attribuire al mediatore, salvo patti o usi contrari, il mero diritto al rimborso delle spese nell'ipotesi in cui, indipendentemente dal motivo, l'affare non sia stato concluso, copre ogni possibile ipotesi di mancata conclusione del contratto tra le persone messe in relazione dal mediatore, ivi compresa quella dell'esistenza di una causa d'invalidità del contratto.

Cass. civ. n. 6705/2001

La previsione di un compenso in caso di vendita diretta da parte del proprietario preponente entro i termini di efficacia dell'incarico, seppure si colloca al di fuori della mediazione tipica come non integrante la forfettaria determinazione di un rimborso di spese ai sensi dell'art. 1756 c.c., non è incompatibile con un incarico di mediazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!