Struttura e funzione del contratto plurilaterale
Il concetto di contratto plurilaterale è stato introdotto dalla dottrina tedesca (particolarmente nel determinare i caratteri distintivi dei contratti diretti ad attuare uno scopo comune delle parti, dai contratti di scambio).
Questo concetto, variamente elaborato, pare che possa determinarsi con contorni sufficientemente chiari, ponendo in evidenza la struttura e la funzione di tale contratto.
a) Strutturalmente, deve dirsi che si ha in esso una pluralità di parti puramente eventuale, nel senso che lo stesso tipo di contratto può sussistere con due sole parti (si pensi al contratto di società: dicesi pertanto plurilaterale perché si tratta di contratto nel quale vi è la possibilità di una pluralità di parti (2, 3, 4, 5, ecc.) senza che il variare del numero delle parti importi variazione strutturale del tipo contrattuale stesso. Ciò dipende dal fatto che il numero e la disposizione delle parti non è qui affatto rigida e quindi necessariamente inalterabile: talché il negozio può sussistere ugualmente, senza mutare di tipo, anche con due sole parti, e senza per questo trasformarsi in un contratto bilaterale vero e proprio, a causa della diversa funzione (infra) dei due tipi contrattuali.
b) Funzionalmente deve dirsi che si tratta di un contratto a comunione di scopo, in quanto ogni parte, come corrispettivo di una propria attribuzione, partecipa ai benefcici derivanti dalla realizzazione di un interesse comune a tutte parti: si parla qui di un interesse di gruppo. Ma, nonostante lo scopo comune perseguito da tutte le parti, si ha pur sempre una contrapposizione di interessi tra di esse: infatti, ciascuna parte mira originariamente ad ottenere quelle clausole che ad essa riescono più favorevoli, e l'attribuzione patrimoniale a carico di ciascuna parte viene a trovarsi contrapposta alle attribuzioni delle altre parti.
Pertanto, deve dirsi che la contrapposizione di interessi permette di parlare pur sempre di contratto [anziché di atto complesso o di accordo], mentre la comunanza di scopo permette di distinguere questi contratti dai contratti di scambio.
La risoluzione per inadempimento nel contratto plurilaterale
Queste due caratteristiche di ogni contratto plurilaterale riescono a spiegare agevolmente la disposizione dell'art. 1459:
a) «l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre», in quanto il contratto stesso può sussistere ancora, anche se viene eliminata una delle parti, dato che, come si è visto, il numero delle parti e la loro disposizione non è qui tipica e necessariamente inalterabile nel senso che esse non influiscono sulla struttura contrattuale;
b) la risoluzione, limitata ad un solo contraente, non è possibile quando «la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale». Qui entra in gioco la funzione del contratto plurilaterale: se, per il venir meno (dell'attribuzione) di una parte contrattuale, non è più possibile la realizzazione dello scopo (comune), la risoluzione per inadempimento non potrà essere che totale.
Meccanismo e presupposti della risoluzione
Va da sè che la risoluzione, limitata ad un solo contraente oppure totale, si verifica con lo stesso meccanismo proprio della risoluzione per inadempimento in generale e richiede i medesimi presupposti.