Rinuncia alla solidarietà. Forme: relativa ed assoluta. Effetto.
Negli articoli 1311, 1312, 1313 si prevedono varie ipotesi: forme di rinunzia alla solidarietà (1311 e 1312) e gli effetti relativi.
Si pone il principio fondamentale che la rinunzia alla solidarietà fatta in favore di uno dei debitori non giova agli altri ossia non libera questi dal vincolo solidale. Si ipotizza qui la rinunzia che si dice relativa per distinguerla da quella, che è assoluta, perchè fatta in favore di tutti i condebitori.
La seconda fa diventare l'obbligazione parziaria: invece la prima lascia integro il carattere di solidarietà, tra essa e i suoi condebitori e non muta ne attenua i rapporti interni fra condebitori ai fini dell'esercizio del regresso.
Forme di rinuncia tacita. Effetti
Si enunciano poi alcune ipotesi di rinuncia relativa, fatta in forma tacita, tali le seguenti:
a) rilascio da parte del creditore di quietanza della parte dovuta dal debitore senza alcuna riserva;
b) azione giudiziale promossa dal creditore contro uno dei debitori, per la quota di esso, se il debitore convenuto aderisca alla domanda o se intervenga sentenza di condanna a carico di questo;
c) ricevimento senza riserva e separatamente da uno dei debitori della parte dei frutti e degli interessi, a carico del secondo.
Queste tre forme di rinunzia tacita sono perfettamente conformi a quelle accolte nel codice del 1865 (articoli #1196# e #1197#).
Il codice del 1865 in ordine alla prima ipotesi richiedeva esplicitamente che il creditore dichiarasse nella quietanza che esso riceveva la somma per la parte spettante al debitore, ciò per evitare equivoci di interpretazione e perchè risultasse chiaro l'intendimento del creditore di rinunziare alla divisione del debito. Il codice vigente non prescrive questa dichiarazione espressa; è pertanto a ritenere che non sia esso necessario e basti il fatto obbiettivo del ricevimento della quota senza riserva per produrre l'effetto liberatorio.
Per la terza ipotesi il legislatore ha voluto precisare che la rinunzia qui si limita solo agli interessi e frutti scaduti: ma non si estende a quelli futuri.
Il codice del 1865 enunciava una quarta forma di rinuncia tacita che si verificava quando vi fosse per dieci anni consecutivi il ricevimento senza riserva della quota dei frutti ed interessi, dovuta dal condebitore.
In detto caso riteneva che la rinunzia alla solidarietà fosse non solo per i frutti ed interessi scaduti (ipotesi c) ma anche per quelli futuri e per il capitale.
Questa ultima ipotesi non è stata riprodotta nel codice vigente e pare ragionevole la soppressione giacchè non può la ripetizione di un atto, per quanto protratto, mutare il contenuto della volontà che si è presunta come normale all'atto stesso.
In altre parole se questo ricevimento significa rinunzia limitata agli interessi e frutti scaduti, non si vede perchè debba mutare significato sol perchè seguiti da atto consimile per lungo periodo di tempo.