Imputazione di quanto paga il garante per essere liberato. Ragione della norma e della sua collocazione.
Questo articolo riproduce, con formula più ampia, l'art. #1284# del codice abrogato, ove si ipotizzava il caso del creditore che avesse ricevuto un qualsiasi corrispettivo dal fideiussore «per liberarlo dalla cauzione»: e gli imponeva di «imputarlo al debito» e di portarlo «a scarico » del debitore principale e degli altri fideiussori.
La norma è di una logica indiscutibile. Fino alla misura in cui la liberazione del garante trova riscontro in un prezzo riscosso dal creditore non si è in tema di remissione ma di realizzazione indiretta e parziale del credito. Perciò quel surrogato del pagamento deve andare a corrispondente liberazione dei coobbligati, perché il creditore non può riscuotere, in complesso e per il titolo sostanzialmente identico, più di quanto gli spetta, arricchendosi a danno dell'uno o dell'altro. Per tutto quanto, invece, eccede la misura del ricevuto corrispettivo, la relativa rinunzia a vantaggio dello stesso garante rientra nel concetto e nell'ambito della rimessione: e si applicano quindi le presunzioni legali stabilite dagli articoli 1238 e 1239, 2° comma. Solo per tale ultimo aspetto, anzi, la norma trova posto in questa sezione, giacché altrimenti essa dovrebbe porsi nel capo della fideiussione.
Il nuovo codice ha, poi, logicamente esteso la disposizione ad ogni specie di garante, poiché anche chi ha prestato una garanzia reale più limitata (pegno, ipoteca) si trova in condizione, e può trovarsi nella identica necessità, di pagare un prezzo per liberare i beni assoggettati alla garanzia.