Articolo abrogato dall'art. 1 del R.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 e dall'art. 3, co. III del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 287
[L'adozione non e permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.
Il Re o le autorita a cio delegate possono accordare dispensa dall'osservanza di questa disposizione.]