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Articolo 214 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Obbligazioni della moglie per il godimento dei beni del marito

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 214 Codice Civile

ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151

[Le disposizioni degli articoli 212 e 213 si applicano anche al caso in cui la moglie ha avuto l'amministrazione e il godimento dei beni del marito.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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