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Articolo 208 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Diritti della moglie

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 208 Codice Civile

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

[La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione. La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale. Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'articolo 187, il tribunale può autorizzare l'alienazione anche se il marito non consente.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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