(1)Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge [184](2).
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 75 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
La norma consente la ripetizione del valore dei beni mancanti qualora i coniugi (o i loro eredi) non possano esercitare il diritto di prelievo accordato loro dal precedente
art. 195 del c.c.. Secondo alcuni la disposizione legittimerebbe il coniuge a ripetere il valore dei beni mancanti dalla comunione (e la critica elevata sarebbe quella rendere il patrimonio comune responsabile della perdita di beni personali (così Gennari in Trattato Zatti 2002, e Mastropaolo-Pitter in Comm. Cian Oppo Trabucchi 1992). Secondo altri, invece, di fronte alla richiesta di ripetizione del valore del bene non presente nel patrimonio, l’altro coniuge avrebbe l’onere di provare il perimento a causa d’uso o per causa a lui non imputabile (Finocchiaro). Al coniuge che pretenda la restituzione compete comunque la prova del valore del bene.