(1)Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare(2) ovvero se ha male amministrato(3), l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione.
Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione.
La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione [33].
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 62 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Il comma è impreciso e necessita dei seguenti chiarimenti. Per la minore età di un coniuge, il problema non dovrebbe porsi dato che il matrimonio comporta l'emancipazione dello stesso e l'attibuzione al coniuge maggiorenne della qualifica di curatore (
art. 392 del c.c.). Il conflitto di interessi emerge allorché quest'ultimo sia legittimato a chiedere l'esclusione dall'amministrazione del coniuge emancipato.
L'impossibilità inoltre deve essere durevole ma non tale da causare la pronuncia di interdizione giudiziale.
(3)
L'articolo va letto in combinazione con l'
art. 193 del c.c. nella parte in cui esplicita, come causa di separazione giudiziale,
"il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta nell'amministrazione dei beni" : dette ipotesi di
mala gestio degli interessi della comunione configureranno la possibilità di chiedere l'esclusione dall'amministrazione o la separazione dei beni.