(1)Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice(2) per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria(3) nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione(4).
Note
(1)
L'articolo è stato così sostituito dall'art. 60 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2)
Relativamente alla competenza, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art. 38 co. II delle disp. att., e pertanto sarà competente il Tribunale ordinario del luogo di residenza della famiglia.
(3)
L'autorizzazione del giudice alla stipula dell'atto dovrà riguardare provvedimenti assolutamente necessari ed urgenti per l'interesse della famiglia o dell'azienda familiare.
(4)
Il rifiuto illegittimo di uno dei coniugi potrebbe configurare l'applicabilità dell'
art. 193 del c.c., nel caso la
mala gestio della comunione pregiudichi o anche solo metta in serio pericolo gli interessi della stessa o dell'altro coniuge.