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Articolo 92 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 92 Codice Civile

Articolo abrogato per effetto della caduta della monarchia.

[Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.

Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali e’ richiesto l’assenso del Re .]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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