(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
173 E' stata accolta nell'art. 339, che tratta del curatore del nascituro, la proposta di autorizzare, in difformità dal progetto, anche il pubblico ministero a chiederne la nomina, mantenendosi però la competenza del tribunale, secondo le direttive seguite per tutti i provvedimenti di questa specie. Riguardo alla formula, è sembrato opportuno mantenere la dizione del progetto definitivo (art. 347), la quale ben determina la funzione del curatore, rivolta alla tutela del nascituro. Tale tutela non potrebbe non riguardare anche gli interessi patrimoniali, qualora questi sussistessero. Su questo punto però è stato lievemente modificato il testo del progetto, aggiungendosi l'inciso «occorrendo», per mettere in chiaro che la funzione principale del curatore rimane pur sempre quella della protezione del nascituro.