Ritenzione di ciò che è stato pagato
L'espressione indica il diritto di trattenere la prestazione che sia stata spontaneamente adempiuta dal debitore capace di agire, il quale pertanto non può ottenere la restituzione. Questo diritto può essere fatto valere solo quando si tratti di prestazioni fatte in esecuzione di doveri morali o sociali, per le quali nessuna norma di legge esige l'adempimento (c.d. obbligazioni naturali). Quindi, in caso di inadempimento da parte del debitore, il creditore non ha il diritto di agire in giudizio per pretendere l'adempimento dell'obbligo.