L'espressione indica i beni che non sono in proprietà di alcuno, o perché non lo sono mai state, o perché abbandonate dal proprietario: tali beni possono, pertanto, diventare oggetto di proprietà mediante occupazione. Possono essere nullius solo le cose mobili: i beni immobili che non sono di proprietà di nessun privato appartengono al patrimonio dello Stato o, eventualmente, se si trovano nelle Regioni a statuto speciale, al patrimonio delle Regioni. In epoca romana rientravano tra le res nullius anche le res hostium (le cose del nemico) e cioè tutti gli oggetti appartenuti a popoli nemici.