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Brocardo

Obligationum substantia non in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis adstringat ad dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum

Traduzione

L'oggetto delle obbligazioni non consiste nell'acquisto da parte nostra di un qualcosa, o di una servitù, bensì nel costringere un altro a dare a noi, ovvero a fare, o anche a procurare, qualcosa

Spiegazione

La massima, di cui ci si avvale tuttora per illustrare i tratti essenziali del rapporto obbligatorio, è del giureconsulto Paolo. Essa ripete i concetti già espressi nella definizione di Giustiniano, "Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae secundum iura nostrae civitatis".

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