I fatti negativi non vanno provati
L'attore in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi sui quali basa le proprie pretese: chi, all'opposto, contrasta la pretesa dell'attore, ha l'onere di dimostrare l'inefficacia dei fatti provati dall'attore, o i fatti modificativi o estintivi. Tuttavia, in mancanza di prove fornite dall'attore, il convenuto č svincolato da qualsiasi onere, potendo in giudizio semplicemente limitarsi a negare i fatti affermati dall'attore.