L'infermità di mente, ai fini del diritto civile, rileva come causa di incapacità ad attendere, in tutto o in parte, ai propri interessi. L'infermo mentale può essere interdetto, inabilitato, o può essergli assegnato un amministratore di sostegno. In diritto penale, essa esclude la punibilità se, al momento del fatto, era tale da escludere la capacità di intendere e di volere; giustifica una riduzione di pena se la capacità, pur non essendo esclusa, è grandemente scemata.