L'ereditā č un complesso di rapporti sia attivi che passivi, aventi ad oggetto beni mobili, beni immobili, o diritti relativi agli stessi, di cui era titolare la persona defunta, fatta eccezione per quelli che si estinguono con la morte. Nel diritto romano, era definita hereditas anche la condizione dell'erede, che, accettata l'ereditā, subentrava al de cuius in tutti i rapporti giuridici trasmissibili.