Si ha confessione c.d. fittizia quando la parte da interrogare non compare dinanzi al giudice o, se comparsa, rifiuta di rispondere senza giustificato motivo. In questo caso, il giudice ritiene come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova: la legge opera un'equiparazione giuridica tra la sussitenza dei fatti dedotti nell'interrogatorio, e la loro non ammissione da parte del confitente.