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Brocardo

Extinguitur obligatio si in eum casum inciderit, a quo incipere non potest

Traduzione

Un'obbligazione si estingue se accade un fatto per il quale la prestazione dovuta non possa iniziare

Spiegazione

L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

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