L'espressione designa quella responsabilitā comunemente definita precontrattuale, ossia la responsabilitā in cui incorrono le parti di un contratto qualora, durante le trattative dirette alla conclusione del contratto stesso, trasgrediscano l'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Il diritto leso, in questo caso, č la libertā negoziale dei soggetti di decidere in modo autonomo se e come concludere un negozio. La responsabilitā precontrattuale č fatta rientrare da parte della dottrina nella responsabilitā contrattuale: altri autori la ritengono essere una fattispecie, invece, di responsabilitā extracontrattuale, con la conseguenza che il risarcimento dovuto sarā limitato al c.d. interesse negativo (spese inutilmente erogate e perdita di favorevoli occasioni contrattuali).