Il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Il diritto romano postclassico classificò il contractus come una sottospecie di conventio (inteso come negozio giuridico bilaterale), e distinse quattro categorie di contratti in base alle obbligazioni da essi prodotte, che possono essere, nell'ordine: reali (rei contractae), verbali (verbis contractae), letterali (litteris contractae), consensuali (consensu contractae). Contratti reali erano il mutuo, la fiducia, il deposito, il comodato e il pegno. Contratti verbali erano la sponsione, la fideiussione e la stipulazione (stipulatio). Contratti letterali erano la cambiale (syngrapha) e il titolo di credito (chirographum). Contratti consensuali erano i cosiddetti nova negotia, cioè i negozi giuridici derivati dal diritto ellenico: la compravendita, la locazione, la società e il mandato.