Azione per la ripetizione dell'indebito
Il pagamento dell'indebito č l'atto con il quale taluno esegue un pagamento non dovuto: esso dā luogo a un'obbligazione di restituzione. Il diritto alla ripetizione non č riconosciuto quando la prestazione non dovuta costituiva, anche da parte del solvens, offesa al buon costume, e quando la prestazione č stata spontaneamente data in esecuzione di doveri morali o sociali (obbligazione naturale). Bisogna distinguere tra indebito oggettivo ed indebito soggettivo: il primo si ha quando si adempie un debito che non esiste, ovvero un debito cui si č tenuti, ma ad una persona che non ha diritto a ricevere il pagamento; si ha indebito soggettivo quando un soggetto non debitore paga ad un creditore quanto a costui č dovuto da un terzo (in questa ipotesi, per la restituzione, la legge richiede che il solvens abbia pagato in base ad un errore scusabile).