Garanzia per i danni eventuali
È l'idonea garanzia che il giudice può disporre a favore del proprietario, del titolare di altro diritto reale di godimento o del possessore, il quale abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso.