Il debitore sopporta il caso fortuito
Il noto latinetto enuncia il principio sancito dalla legge, in base al quale le conseguenze economiche del fatto estraneo dal quale dipende l'impossibilità della prestazione ricadono sopra il debitore che doveva eseguire la prestazione stessa: il creditore, infatti, è liberato dall'obbligo della controprestazione, sebbene questa sia ancora possibile. Ciò accade perché, quando l'obbligazione di una parte diventa impossibile, anche l'obbligazione della controparte si risolve, e colui che doveva la prestazione ineseguibile perde la controprestazione. Ad esempio, il conduttore non è più tenuto a pagare il canone cui è obbligato se la casa avuta in locazione viene distrutta da un incendio fortuito.