La servitù di acquedotto consiste nel diritto di condurre le acque per il fondo altrui
Il brocardo definisce la servitù di acquedotto per la quale il proprietario di un fondo è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque che voglia condurre chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per gli usi agrari o industriali. Chi ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e destinati al corso di altre acque. La definizione latina risale al giurista Ulpiano.