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Articolo 60 quinquies Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative

Dispositivo dell'art. 60 quinquies TUPI

(1)1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 quater, le disposizioni degli articoli 60 bis e 60 ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1 comma 1 della L. 19 giugno 2019, n. 56.

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