Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 12 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

Dispositivo dell'art. 12 TUPI

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivitą stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Pił amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalitą di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Massime relative all'art. 12 TUPI

Cass. civ. n. 19558/2006

Nelle pubbliche amministrazioni, la funzione di promuovere e resistere alle liti rientra tra quelle affidate dal D.lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. Tale attribuzione, che comporta anche il potere di conferire procura alle liti, non č derogata - in difetto di qualsiasi previsione in tal senso - dalla successiva istituzione dell'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e dalla attribuzione a tale ufficio (ai sensi dell'art. 1 2 del D.lgs. citato) di detta funzione (e del connesso potere), sia pure limitatamente al contenzioso del lavoro. Né, allorquando la procura provenga dal dirigente di uffici dirigenziali generali, sussiste alcun limite relativo alla sede in cui presta servizio il dipendente delegato a rappresentare l'amministrazione - sia pure limitatamente al giudizio di primo grado - nelle controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati e come tali devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!