1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivitą stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Pił amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalitą di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.