1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l)(1).
Note
(1)
Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha disposto (con l'art. 57, comma 3) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1999.