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Articolo 52 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Omissione e tardivitą del pagamento

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 52 Testo Unico sulle successioni e donazioni

Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

[1. Se l'imposta non è stata in tutto o in parte pagata entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'importo non pagato o pagato in ritardo.

2. La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro trenta giorni dalla scadenza del termine.]

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