[1. Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta alienati a titolo oneroso dal defunto negli ultimi sei mesi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni e ai diritti alienati in esecuzione di contratti preliminari aventi data certa anteriore di almeno sei mesi alla apertura della successione, a quelli alienati con atti di donazione presunta di cui all'art. 1, comma 3, a quelli espropriati per pubblica utilità o alienati all'espropriante nel corso del relativo procedimento ed a quelli alla cui produzione o al cui scambio era diretta l'impresa esercitata dal defunto.
3. Dal valore dei beni e diritti di cui al comma 1, determinato secondo le disposizioni della sezione II, si deduce l'ammontare:
- a) delle somme riscosse o dei crediti sorti in dipendenza dell'alienazione, purché indicati nella dichiarazione della successione;
- b) del valore delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti in corrispettivo di beni conferiti in società o permutati, purché indicati nella dichiarazione della successione;
- c) dei debiti ipotecari contratti dal defunto per l'acquisto del bene, fino a concorrenza della somma residua accollata all'acquirente;
- d) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
- e) delle somme impiegate, successivamente alla alienazione, nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
- f) delle spese di mantenimento e delle spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico successivamente all'alienazione; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di lire un milione per il defunto e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi.
4. Le scritture private non autenticate si considerano fatte alla data in cui hanno acquistato data certa.]