1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47,le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo(1).
Note
(1)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 3, lettera b) del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.