Articolo abrogato dall'art. 2, comma 456 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
[1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell’articolo 36.
2. L’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.]