1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793.
3. Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 3.
4. Alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono abrogati;
- b) all'articolo 8, primo comma, le parole «agli artt.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole «e 7» sono soppresse.
5. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.