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Articolo 10 Testo unico sulle piante officinali

(D.lgs. 21 maggio 2018, n. 75)

[Aggiornato al 08/07/2018]

Disposizioni transitorie e finali

Dispositivo dell'art. 10 Testo unico sulle piante officinali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793.

3. Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 3.

4. Alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono abrogati;
  2. b) all'articolo 8, primo comma, le parole «agli artt.» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole «e 7» sono soppresse.

5. Il rinvio alle norme abrogate fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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