Cons. Stato n. 3116/2014
La circostanza che la procedura di adozione ed approvazione dei progetti delle opere pubbliche si articola in tre fasi di progettazione (preliminare, definitiva, ed esecutiva, corrispondenti a differenti livelli di approfondimento) non esclude la legittimità della loro coeva approvazione. Né questa conclusione risulta preclusa dall'art. 19, D.P.R. n. 327/2001, ai sensi del quale l'adozione del progetto definitivo ad opera del Comune, quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico, ma l'efficacia della variante è sottoposta alla mancata manifestazione del dissenso ad opera della Regione o dell'ente da questa delegato entro il termine di novanta giorni. Il progetto esecutivo deve essere conforme al definitivo e redatto nel pieno rispetto di quest'ultimo, ma nessuna norma esprime la necessità che il progetto esecutivo debba essere conforme ad un progetto definitivo "approvato ed efficace": nulla vieta, infatti, che, nel rispetto di detta sequenza, l'Amministrazione, per le evenienze più disparate (nel caso di specie per la lodevole esigenza di non perdere lo stanziamento dei contributi decisi a proprio favore), si assuma il rischio di approvare, coevamente all'adozione del progetto definitivo, il progetto esecutivo al primo conforme.