1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce(1).
2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni(1)(2).
Note
(1)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art, 107, comma 7) che "I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020".
Ha inoltre disposto (con l'articolo 107, comma 8) che "Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020".
(2)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto, con l'art. 107, comma 8, che "Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 novembre 2020".