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Articolo 199 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 07/07/2024]

Fonti di finanziamento

Dispositivo dell'art. 199 TUEL

1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali possono utilizzare:

  1. a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
  2. b) avanzo di parte corrente del bilancio, costituito da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;
  3. c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
  4. d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
  5. e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;
  6. f) mutui passivi;
  7. g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

1-bis. Le entrate di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f) sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

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