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Articolo 180 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 07/07/2024]

Riscossione

Dispositivo dell'art. 180 TUEL

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:

  1. a) l'indicazione del debitore;
  2. b) l'ammontare della somma da riscuotere;
  3. c) la causale;
  4. d) gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da trasferimenti o da prestiti(1);
  5. e) l'indicazione del titolo e della tipologia distintamente per residui o competenza;
  6. f) la codifica di bilancio;
  7. g) il numero progressivo;
  8. h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
  9. h-bis) la codifica SIOPE di cui all'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  10. h-ter) i codici della transazione elementare di cui agli articoli da 5 a 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.

4-bis. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui, garantendone la numerazione unica per esercizio e progressiva. Gli ordinativi di incasso, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo.

4-ter. Gli incassi derivanti dalle accensioni di prestiti sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa.

4-quater. È vietata l'imputazione provvisoria degli incassi in attesa di regolarizzazione alle partite di giro.

4-quinquies. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui.

4-sexies. I codici di cui al comma 3, lettera h-ter), possono essere applicati all'ordinativo di incasso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Note

(1) La lettera d) del comma 3 è stata modificata dall'art. 6, comma 6-octies, lettera a) del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

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