1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
- a) comuni con meno di 500 abitanti;
- b) comuni da 500 a 999 abitanti;
- c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunitą montane. Per le comunitą montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.