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Articolo 291 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 291 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.

L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validità e in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.

La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sui lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.

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