La spesa per i certificati-denuncia e quella per i certificati di continuazione e termine della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il quale corrisponde i relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto o che non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi del primo certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma, dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'articolo 239, non ne trasmetta copia all'autorità di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.