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Articolo 135 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124)

[Aggiornato al 04/07/2023]

Dispositivo dell'art. 135 Testo unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro

La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.

[Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.](1)

Note

(1) Con sentenza 11 - 25 febbraio 1988 n. 206, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "del secondo comma dell'art. 135 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)."

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