Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità l'istituto assicuratore dispone che l'infortunato si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa.
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio lavoro, l'istituto assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta.
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si provvede a norma dell'art.87.
Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto assicuratore può disporre la riduzione della rendita di inabilità in misura da determinarsi dal collegio stesso.
Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui il presente articolo le disposizioni dell'articolo precedente.
L'Istituto assicuratore può anche stipulare accordi con Istituti all'uopo autorizzati per facilitare la rieducazione professionale.
La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata, di volta in volta, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.